Informiamo che la legge 14 novembre 2024, n. 166 ha previsto nuove disposizioni per la gestione dei RAEE che hanno portato all’abrogazione dell’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per : “Distributori ed installatori dei RAEE, trasportatori di rifiuti RAEE in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”. Per poter gestire i RAEE della raccolta “uno contro uno” e “uno contro zero” in forma semplificata a questi soggetti viene oggi richiesta l’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. Il percorso di semplificazione per i distributori e per i soggetti da questi incaricati si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE. La nuova normativa prevede l’utilizzo di un Documento di trasporto attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Il CdC RAEE ha predisposto un fac-simile del DDT, scaricabile dal sito www.cdcraee.it al link DDT-RAEE_def.pdf. https://www.cdcraee.it/news/la-nota-di-chiarimento-del-cdc-raee-alla-legge-14-novembre-2024-n-166/
Il Centro di Coordinamento RAEE ha elaborato un’interpretazione applicativa della legge con l’obiettivo di fornire a questi soggetti chiarimenti sulle nuove disposizioni previste e favorirli nell’adozione di comportamenti corretti per evitare il rischio che si possano commettere violazioni che determinerebbero delle sanzioni.