Conferimento dei RAEE ai centri di raccolta da parte dei Distributori

Informiamo che la legge 14 novembre 2024, n. 166 ha previsto nuove disposizioni per la gestione dei RAEE che hanno portato all’abrogazione dell’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per : “Distributori ed installatori dei RAEE, trasportatori di rifiuti RAEE in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”. Per poter gestire i RAEE della raccolta “uno contro uno” e “uno contro zero” in forma semplificata a questi soggetti viene oggi richiesta l’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. Il percorso di semplificazione per i distributori e per i soggetti da questi incaricati si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE. La nuova normativa prevede l’utilizzo di un Documento di trasporto attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Il CdC RAEE ha predisposto un fac-simile del DDT, scaricabile dal sito www.cdcraee.it al link DDT-RAEE_def.pdf. https://www.cdcraee.it/news/la-nota-di-chiarimento-del-cdc-raee-alla-legge-14-novembre-2024-n-166/
Il Centro di Coordinamento RAEE ha elaborato un’interpretazione applicativa della legge con l’obiettivo di fornire a questi soggetti chiarimenti sulle nuove disposizioni previste e favorirli nell’adozione di comportamenti corretti per evitare il rischio che si possano commettere violazioni che determinerebbero delle sanzioni.